Accensione straordinaria facoltativa impianti termici di riscaldamento - Comune di Castelfranco Emilia

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Accensione straordinaria facoltativa impianti termici di riscaldamento

 

ORDINANZA  n. 66 del 06/04/2023 PROROGA ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 16 APRILE 2023 COMPRESO

 

IL SINDACO

 

VISTI

 

il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192” ed in particolare gli artt. 4 e 5;

 

la L.R. 23/12/2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed il regolamento regionale n. 1 del 03.04.2017;

 

il regolamento della Regione Emilia Romagna del 3 aprile 2017 n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.”, come in parte modificato dal Regolamento del 30 luglio 2018, n. 2;

 

PRESO ATTO che il Comune di Castelfranco Emilia rientra nella Zona climatica E ove l’esercizio degli impianti termici è consentito, dalle predette disposizioni, nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno e che al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore) ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013;

 

DATO ATTO che l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l’art. 12 comma 8 del predetto regolamento regionale n. 1/2017, attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici;

 

RICHIAMATO il D.M. n. 383 del 06/10/2022, che

 

  • all’art. 1 commi 1 e 2, per la stagione invernale 2022-2023, riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere nel periodo tra il 22 ottobre e il 7 aprile;
  • all’art. 1 comma 7 stabilisce che durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria indicati all’articolo 3, comma 1, del DPR n.74/2013 sono ridotti di 1°C;

 

DATO ATTO che lo stesso D.M. n. 383/2022 all’art. 1 stabilisce che “Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;

 

TENUTO CONTO delle attuali condizioni climatiche che registrano ancora temperature molto basse e delle previsioni meteorologiche per i giorni a venire e considerato anche che diversi sistemi edificio/impianti non sempre consentono di ottenere temperature operanti che garantiscano comfort climatico;

 

ATTESO che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini piccoli e persone in condizioni precarie di salute;

 

RITENUTO di autorizzare l'accensione degli impianti oltre il periodo di esercizio determinato dal D.M 383/2022 (22 ottobre - 7 aprile), nel rispetto delle norme previste per la zona in cui è situato il Comune di Castelfranco Emilia, fino al 16 aprile 2023 compreso;

 

RITENUTO di provvedere in conformità, con i poteri conferitigli dalla Legge;

 

AUTORIZZA

 

per le motivazioni di cui in premessa, l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento, nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia, fino al 16 aprile 2023 compreso, precisando che la durata giornaliera dell’accensione non deve essere superiore alla metà di quella consentita a pieno regime ossia non può superare le 6,5 ore giornaliere ( tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell’orario di riscaldamento in due o più sezioni).

 

INVITA

 

la cittadinanza, gli amministratori condominiali ed i gestori di impianti a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di non superare la temperatura stabilita all’art. 3, comma 1 , del DPR 16/04/2013n, n.74 ovvero: 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

 

Restano valide le esclusioni ai limiti imposti dal D.M. 383/2022 previste ai commi 5 e 11 dell’art. 1

del decreto medesimo.

 

I competenti organi di vigilanza sono tenuti ad adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

 

DISPONE

 

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online del Comune di Castelfranco Emilia e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente.

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