Accensione straordinaria impianti di riscaldamento - Comune di Castelfranco Emilia

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Accensione straordinaria impianti di riscaldamento

 

ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013, PER L’ACCENSIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO

 

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013,
e in vigore dal 12 luglio 2013): “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n.
192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.


Preso atto che:


il Comune di Castelfranco Emilia è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo
normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore
giornaliere, ai sensi dell'art 4 - comma 2 - del citato D.P.R;
al di fuori dei periodi d’accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli
impianti termici: “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella
consentita in via ordinaria”;
l’articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: “in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i
sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i
periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché
stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli
immobili”.
Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni negative sulla
salute delle fasce più deboli della cittadinanza e della particolare situazione connessa all’emergenza
da pandemia virus covid-19 che costringe per l’areazione dei locali apertura cadenzata degli infissi
con abbassamento della temperatura interna dei locali ;Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R. n.74/2013


AUTORIZZA


in deroga a quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli
impianti termici di riscaldamento degli edifici pubblici e privati nel territorio comunale, aventi
destinazione d’uso connessa alle fasce più deboli della popolazione, e specificatamente strutture per
utenti fragili, nidi, scuole dell’infanzia, case di cura, strutture per anziani,;
la suddetta accensione è autorizzata dalla data odierna per il funzionamento degli impianti stessi
per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00 fino
alle ore 24 del 07.05.2022;


DISPONE


Di limitare l’accensione nelle ore più fredde fissando, in misura cautelativa rispetto agli attuali
obblighi di legge, di non superare la temperatura massima interna di 19°C per edifici in oggetto.

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