Accensione straordinaria impianti di riscaldamento - Comune di Castelfranco Emilia

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Accensione straordinaria impianti di riscaldamento

 

ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013, PER L’ACCENSIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO

 

IL SINDACO
Visto il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Preso atto che:
il Comune di Castelfranco Emilia è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art 4 - comma 2 - del citato D.P.R;
al di fuori dei periodi d’accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;
l’articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: “in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”. Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza e della particolare situazione connessa all’emergenza da pandemia virus covid-19 che costringe per l’areazione dei locali apertura cadenzata degli infissi con abbassamento dellla temperatura interna dei locali ;
Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R. n.74/2013
 

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall' art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, l'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento degli edifici nel territorio comunale dalla data odierna, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 14 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00 fino alle ore 24 del 24.04.2021;
 

DISPONE

Di limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 20°C + 2°C di tolleranza per edifici in oggetto.

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