Esenzione ICI prima casa - Comune di Castelfranco Emilia

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Esenzione ICI prima casa

 

Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che introduce l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze.


E' opportuno sapere quanto segue:

- l'esenzione dall'imposta, per i casi previsti dal decreto, si applica per tutto l'anno 2008;

- per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

- per il Comune di Castelfranco Emilia non è stato previsto nel Regolamento Comunale un limite  massimo di pertinenze cui può essere estesa l'esenzione d'imposta (pertinenze così come definite dall’art. 817 del codice civile);

- per il Comune di Castelfranco Emilia sono equiparate all'abitazione principale, e quindi godono dell'esenzione d'imposta:

·         l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioè non utilizzata,

·         l'unità immobiliare concessa in uso gratuito come abitazione principale a figli e parenti fino al I° grado;

- per legge l'esenzione si estende:

·         all'unità abitativa posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

·         l'esenzione si estende anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istuti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art. 8, comma 4, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);

- dall'esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale e detrazione d'imposta).

 

Decreto legge 27 Maggio 2008 nr. 93

Anci Circolare DL 93-2008

 

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