URP non usare - Comune di Castelfranco Emilia

Struttura Organizzativa | Affari Generali | URP non usare - Comune di Castelfranco Emilia

 

Castelfranco Emilia lì 08/08/07

IL VICE SINDACO

Considerato che :

-con determina dirigenziale regionale n° 8860 del 10 Luglio 2007 è stato dichiarato in tutto il territorio dell'Emilia Romagna lo stato di grave pericolosità, in particolare per il periodo dal 14 luglio al 22 agosto 2007, ritenuto a maggior rischio di incendi boschivi;

-sul territorio comunale di Castelfranco Emilia si sono verificati recenti incendi che hanno causato danni ambientali nonché pericoli per la pubblica incolumità;

Ritenuto di dover intervenire, nell'interesse delle persone e dell'ambiente per evitare danni e pericoli;

Richiamato:

-la L. 353/2000, art. 10, comma 5, 6 e 7;

-Il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", capitolo 6 (Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni) elaborato ai sensi della L.353/2000 ed approvato con D.C.R. 114/2007;

-la Deliberazione di Consiglio Regionale n°2354/1995: "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", da art.33 ad art.38;

-il Codice Penale: art.423, art.423 - bis, art. 424;

-l'art. 59, comma 2 del TULPS R.D. n. 773/1931;

-gli artt. 16, 23 del regolamento di Polizia Municipale;

Visti gli artt. 7 bis e 54 del D.L.vo 267/2000;

ORDINA

- nel periodo di massima pericolosità fino al 30 Settembre sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l'innesco di incendio, in particolare, secondo quanto previsto dalle "prescrizioni di massima e di polizia forestale":

- è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;


- è consentita l'accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo);

- nei casi precedenti, il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;

- l'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;

- nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

Si richiama altresì il rispetto dell'art. 16 del regolamento di Polizia Municipale per la pulizia dei fossi al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. I detriti, le ramaglie, le canne e la vegetazione in germinare, risultante dalla pulizia dei fossati, deve essere rimossa ed asportata a cura dei proprietari, affittuari e/o frontisti del fondo relativo.

Fatto salvo l'applicazione di quanto previsto dal Codice Penale e del TULPS, nonché dagli artt. 16 e 23 del regolamento di Polizia Municipale, la violazione delle norme di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente le attività illecite.

 

IL VICE SINDACO

DR. LORENZO TURCI

Pubblicato il 
Aggiornato il