In tutto il territorio regionale è stato dichiarato lo stato di pericolosità e contestualmente attivato lo stato di preallarme per il periodo dal 17 luglio al 25 agosto 2010, individuato come a maggiore rischio di incendi boschivi. Nel periodo di massima pericolosità sono vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l’innesco di incendio. In particolare, secondo quanto previsto dalle “Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale”:
- E’ vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 metri dai loro margini esterni
- E’ consentita l’accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo).
- Nei casi precedenti, il fuoco deve essere sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare.
- Nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l’abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità
- L’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 metri dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi
- Nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l’innesco di un incendio sono previste sanzioni amministrative che vanno da 1.000 a 10.000 euro. Qualora il fatto costituisca anche reato varranno invece le sanzioni previste dal codice penale (art. 423 e seguenti). In particolare:
- Chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni
- Se l’incendio è provocato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni
- Le pene previste sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cos propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Da ultimo si segnala come per l’accensione di bracieri, falò e l’allestimento di spettacoli pirotecnici in occasione di alcune ricorrenze e feste paesane debba valere a riferimento quanto previsto al cap.6 del “Piano stralcio di Previsione Prevenzione e Lotta Attiva contro gli Incendi Boschivi” pagg. 58-59.
ulteriori informazioni dalla provincia
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