Autocertificazioni - Comune di Castelfranco Emilia

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Autocertificazione

Il termine autocertificazione indica le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (disciplinate dall'art. 46 del DPR 445/2000), che consentono al cittadino di sostituire a tutti gli effetti ed a titolo definitivo, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative a stati, qualità personali e fatti. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio. Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:

 

certificati medici, sanitari, veterinari

 certificati di origine e conformità alle norme comunitarie

 brevetti e marchi

L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari. Relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa solo nei confronti di coloro che sono residenti in Italia e le dichiarazioni solo limitate a stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici italiani. Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione all'interessato viene notificata tale incongruenza ed è tenuto a regolarizzare o completare la dichiarazione resa. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste, la falsa dichiarazione fa decadere i benefici conseguiti dal provvedimento adottato.

Per un utilizzo rapido e facile dell'autocertificazione sono a disposizione due diversi servizi: l'Autocertificazione guidata e i Modelli di autocertificazione sottostanti. Tali modelli possono essere aperti, compilati e stampati al fine di velocizzare e semplificare le procedure di autocertificazione.

Stati, qualità personali e fatti che si possonoautocertificare:

 

  • data e il luogo di nascita;

  • residenza;

  • cittadinanza;

  • godimento dei diritti civili e politici;

  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

  • stato di famiglia;

  • esistenza in vita;

  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

  • appartenenza a ordini professionali;

  • titolo di studio, esami sostenuti;

  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

  • possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

  • stato di disoccupazione;

  • qualità di pensionato e categoria di pensione;

  • qualità di studente;

  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

  • di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

  • qualità di vivenza a carico;

  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.


Si ricorda che secondo la Legge le Pubbliche Amministrazioni non devono richiedere i documenti che sono in loro possesso. La validità dell’autocertificazione è uguale a quella dei certificati che sostituisce. La mancata accettazione da parte di Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi di autocertificazioni costituisce violazione di dovere d’ufficio.
N.B: Le diverse leggi sulla semplificazione amministrativa prevedono che la sottoscrizione di queste autocertificazioni non vada autenticata, pertanto non è soggetta alla riscossione di nessun diritto.

 

Modalità, Tempi e Costi


Esistono moduli prestampati presso gli uffici della Pubblica Amministrazione. In ogni caso basta un normale foglio di carta sul quale vanno scritti i propri dati anagrafici e la dichiarazione sostitutiva della certificazione richiesta. L'autocertificazione può essere presentata anche da un'altra persona, oppure inviata via fax o per via telematica.


Costo

Gratuita

 

Normativa di riferimento

DPR 445/2000

 

Dove rivolgersi

 

Presso tutti gli enti privati o pubblici che la richiedono.

 

Modulistica

icona pdf piccola.jpgDichiarazione sostitutiva di certificazione resa da interessato

icona pdf piccola.jpgDichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal genitore o tutore

icona pdf piccola.jpgDichiarazione sostitutiva di certificazione di chi non sa o non può firmare

icona pdf piccola.jpgDichiarazione sostitutiva di certificazione resa per chi ha impedimento temporaneo

 

 

 


 

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